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Decreto Lavoro: misure per i lavoratori

Misure per i lavoratori subordinati

Il Decreto introduce modifiche alla normativa esistente, relativamente a:

  1. Incremento dell’esonero contributivo per i lavoratori subordinati;
  2. Modifiche al regime del Welfare aziendale

Esonero contributi

Il Decreto innalza, fino a più 4%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

L’esonero complessivo, tenendo conto del pregresso sarà:

  • del 6% totale (quindi 3,19% in luogo di 9,19%),  fino ad una retribuzione lorda di 2.692 lorda mensile;
  • del 7% totale (quindi 2,19% in luogo del 9,19%), fino ad una retribuzione lorda di 1.923 euro lorda mensile.

Per approndire il calcolo, si rimanda al nostro precedente articolo, accessibile qui

Va tenuto conto del fatto come, l’esonero, non equivale ad un corrispondente beneficio (in termini percentuali) a favore del lavoratore. Infatti, poichè l’imponibile fiscale è determinato dalla retribuzione lorda al netto dei contributi a carico dei lavoratori, la dimunuzione di questi determina un innalzamento dell’imponibile fiscale. 

Welfare aziendale

Il Decreto prevede la proroga, per l’anno 2023 , dell’aumento a 3.000 euro dell’importo massimo di esenzione dei fringe benefit .

Attenzione però, perchè tale proroga si applica esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a ventiquattro anni, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, nonché figli adottivi o affidati, e con una soglia reddituale di 4.000 euro.

Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro di avervi
diritto comunicando il codice fiscale dei figli.

Sono interessati sia i dipendenti che i lavoratori a questi assimilati (Es. co.co.co.)

Inoltre il fringe benefit può essere erogato ad personam, non essendo necessario che sia erogato a categorie omogenee di dipendenti).

Per gli altri lavoratori si applicano le condizioni di esenzioni vigenti, ovvero esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro).

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